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D.P.R. 16/12/1992 n. 495B) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77; C) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti; D) mancato rispetto del sistema di qualità previsto dalla norma uni - en 29003 - iso 9003; E) mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma uni - en 29004 - iso 9004, punto 11.4. Titolo iii dei veicoli Capo i dei veicoli in generale Art. 196. (art. 46 cod. Str.) (caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi) 1 . I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati: A) lunghezza massima 1,10 m; B) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m; C) altezza massima 1,350 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo; D) sedile monoposto; E) massa in ordine di marcia 40 kg; F) potenza massima del motore 1 kw; G) velocità massima 10 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 +- 5 kg). 2 . Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma primo. 3 . In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il ministro dei trasporti può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma primo. Art. 197. (art. 48 cod. Str.) (azionamento dei veicoli a braccia) 1 . L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi. Art. 198. (art. 52 cod. Str.) (caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori) 1 . Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice i al presente titolo. 2 . Il controllo sul ciclomotore consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta e limitatore di velocità. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm.. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. 3 . Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice i possono essere variate dal ministro dei trasporti con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. Art. 199. (art. 53 cod. Str.) (caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore) 1 . Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice ii al presente titolo. 2 . Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione. 3 . Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c., mediante tabelle di unificazione. 4 . Le caratteristiche di cui al comma primo possono essere variate dal ministro dei trasporti con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. Art. 200. (art. 53 cod. Str.) (motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale) 1 . Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma terzo, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: A) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; B) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi; C) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; D) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; E) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. . 2 . Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma terzo, del codice, per uso speciale i motoveicoli: A) attrezzati con scala; B) attrezzati con pompa; C) attrezzati con gru; D) attrezzati con pedana o cestello elevabile; E) attrezzati per mostra pubblicitaria; F) attrezzati con spazzatrici; G) attrezzati con innaffiatrici; H) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; I) attrezzati con saldatrici; L) attrezzati con scavatrici; M) attrezzati con perforatrici; N) attrezzati con sega; O) attrezzati con gruppo elettrogeno; P) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. 3 . Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20 per cento. Art. 201. (art. 54 cod. Str.) (autotreni attrezzati per carichi indivisibili) 1 . Costituiscono, ai sensi dell'articolo 54, comma primo, lettera h), del codice, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di carichi indivisibili poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone, nel rispetto delle norme tecniche diramate al riguardo dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c.. Art. 202. (art. 54 cod. Str.) (materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera) 1 . Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma primo, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera. 2 . Il ministro dei trasporti può classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto. Art. 203. (art. 54 cod. Str.) (autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale) 1 . Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma secondo, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: A) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; B) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; C) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; D) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; E) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; F) telai con selle per il trasporto di coils; G) betoniere; H) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; I) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; L) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; M) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. . Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma due, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: A) trattrici stradali; B) autospazzatrici; C) autospazzaneve; D) autopompe; E) autoinnaffiatrici; F) autoveicoli attrezzi; G) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; H) autoveicoli gru; I) autoveicoli per il soccorso stradale; J) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; K) autosgranatrici; L) autotrebbiatrici; M) autoambulanze; N) autofunebri; O) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; P) autoveicoli per disinfezioni; Q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purchè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; R) autoveicoli per radio, televisione, cinema; S) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; T) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; U) autocappella; V) auto attrezzate per irrorare i campi; W) autosaldatrici; X) auto con installazioni telegrafiche; Y) autoscavatrici; Z) autoperforatrici; Aa) autosega; Bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; Cc) autopompe per calcestruzzo; Dd) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. 3 . Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa i annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20 per cento. Art. 204. (art. 56 cod. Str.) (rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale) 1 . Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma secondo, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: A) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; B) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; C) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; D) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; E) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers casse mobili di tipo unificato; F) telai con selle per il trasporto di coils; G) betoniere; H) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; I) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito;
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